Art. 3.
                          Cottimi fiduciari
 
   1. Fino all'approvazione della normativa di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  e' sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 38
della  legge  regionale  29  aprile  1985,  n.  21,  come  modificato
dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e suc-
cessive   modifiche   ed  integrazioni,  nonche'  dei  commi  6  e  7
dell'articolo 75 della medesima legge regionale n. 10 del 1993.