Art. 3. Cottimi fiduciari 1. Fino all'approvazione della normativa di cui all'articolo 2, comma 1, e' sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, nonche' dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della medesima legge regionale n. 10 del 1993.