Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 152, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 1. Il comma 1 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' cosi' interpretato: "Fermo restando il requisito dell'approvazione del progetto, per lavori finanziati si intendono tutti quelli che alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e succes- sive modifiche ed integrazioni, siano stati oggetto di decreto di finanziamento ovvero siano stati inseriti in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali, assistiti da relativo impegno di spesa".