Art. 4.
        Interpretazione autentica dell'articolo 152, comma 1,
                della legge regionale n. 25 del 1993
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 152 della legge regionale 1  settembre
1993, n. 25, e' cosi' interpretato:
   "Fermo  restando  il requisito dell'approvazione del progetto, per
lavori  finanziati  si  intendono  tutti  quelli  che  alla  data  di
pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e succes-
sive  modifiche  ed  integrazioni,  siano stati oggetto di decreto di
finanziamento ovvero  siano  stati  inseriti  in  piani  o  programmi
regionali   di  finanziamento,  o  in  finanziamenti  extraregionali,
assistiti da relativo impegno di spesa".