Art. 5.
     Limite all'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori
 
   1. Per i lavori di cui all'art. 77, comma 7, della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche  ed  integrazioni,  di
importo  inferiore  a  5  milioni  di  ECU l'affidamento a trattativa
privata di nuovi lavori, anche oltre il limite del  triennio  di  cui
all'articolo  9,  comma  2,  lettera  e),  del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, e' consentito fino al 31 dicembre 1994,  fatte
salve le altre condizioni di legge.