Art. 5. Limite all'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori 1. Per i lavori di cui all'art. 77, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di importo inferiore a 5 milioni di ECU l'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori, anche oltre il limite del triennio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e' consentito fino al 31 dicembre 1994, fatte salve le altre condizioni di legge.