Art. 6.
               Copertura delle spese di progettazione
                  delle opere marittime e portuali
 
   1.  Nell'importo  dei  progetti  relativi  ad  opere  marittime  e
portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime
e  finanziati  dalla  Regione   in   aggiunta   a   quanto   disposto
dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e suc-
cessive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  prevista  fra  le  somme a
disposizione dell'amministrazione l'aliquota  dello  0,50  per  cento
sull'importo  dei  lavori  a  base  d'asta  che verra' utilizzata per
indennita' di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature rel-
ative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi  di  trasporto,
per spese postali, telefoniche e telegrafiche.