Art. 6. Copertura delle spese di progettazione delle opere marittime e portuali 1. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime e finanziati dalla Regione in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, e' prevista fra le somme a disposizione dell'amministrazione l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che verra' utilizzata per indennita' di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature rel- ative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, per spese postali, telefoniche e telegrafiche.