Art. 7. Appalti di forniture di beni di valore inferiore a 130.000 ECU 1. Per gli appalti di fornitura di beni di cui all'articolo 65, comma 6, della legge regonale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le norme concernenti i contratti dei singoli enti possono essere modificate, nell'esercizio della potesta' regolamentare degli enti medesimi, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 2. Per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o da norme regolamentari, si applicano le disposizioni del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.