Art. 7.
   Appalti di forniture di beni di valore inferiore a 130.000 ECU
 
   1.  Per  gli  appalti di fornitura di beni di cui all'articolo 65,
comma 6, della legge regonale 12 gennaio 1993, n.  10,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  le  norme  concernenti  i contratti dei
singoli enti possono essere modificate, nell'esercizio della potesta'
regolamentare degli enti medesimi, anche  dopo  l'entrata  in  vigore
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
   2.  Per  quanto  non  disciplinato da norme speciali di legge o da
norme regolamentari, si applicano le disposizioni del  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827.