Art. 8.
          Inserimento dei progetti nei programmi regionali
                        al finanziamento 1994
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1
settembre  1993,  n.  25,  sono  estese  ai  programmi  regionali  di
finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1994.
   2. Il comma 3 dell'articolo 150 della legge regionale 1  settembre
1993, n. 25, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  procedure  per  l'affidamento  dei  lavori  previsti  nei
progetti di cui al presente articolo sono avviate purche' i  progetti
medesimi  siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili
nelle rispettive  fasi  di  elaborazione  progettuale,  ivi  compresi
quelli  relativi  all'eventuale  valutazione  di  impatto  ambientale
richiesti  dalle  leggi  dello   Stato,   nonche'   dell'approvazione
amministrativa.  Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di
massima, fatti salvi i casi di cui all'articolo 149".
   3. Per l'esecuzione dei lavori finanziati ai  sensi  dell'articolo
150,  comma  2,  della  legge  regionale  1 settembre 1993, n. 25, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, della
medesima legge.