Art. 8. Inserimento dei progetti nei programmi regionali al finanziamento 1994 1. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1994. 2. Il comma 3 dell'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' sostituito dal seguente: "3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purche' i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello Stato, nonche' dell'approvazione amministrativa. Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'articolo 149". 3. Per l'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 150, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, della medesima legge.