L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai membri  dell'Assemblea  regionale  siciliana  sospesi  dalla
carica  ai  sensi  del  comma  4- ter dell'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge
18 gennaio 1992, n. 16, poi sostituito dall'articolo 2 della legge 12
gennaio  1994,  n.  30,  spetta,  con  decorrenza  dalla  data  della
sospensione,  un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una
percentuale stabilita dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.