L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai membri dell'Assemblea regionale siciliana sospesi dalla carica ai sensi del comma 4- ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale stabilita dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.