Art. 10.
           Certificazione di abitabilita' o di agibilita'
 
   1.  La certificazione di abitabilita' o di agibilita' delle unita'
immobiliari e' necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
     a) in conseguenza dell'esecuzione  di  lavori  di  restauro,  di
ristrutturazione edilizia o di ampliamento che comportino il rilascio
anche temporaneo dell'immobile da parte dei conduttori;
     b)  in  conseguenza  dell'esecuzione  di  lavori  di  restauro o
ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di
destinazione d'uso.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 23 maggio 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12
aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  16
maggio 1994.