Art. 10. Certificazione di abitabilita' o di agibilita' 1. La certificazione di abitabilita' o di agibilita' delle unita' immobiliari e' necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche: a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che comportino il rilascio anche temporaneo dell'immobile da parte dei conduttori; b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 23 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 16 maggio 1994.