Art. 2.
             Determinazione delle variazioni essenziali
 
   1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge  28  febbraio
1985,   n.   47,  costituiscono  variazioni  essenziali  al  progetto
approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori  quando
si verifichi una delle seguenti condizioni:
     a)  un  mutamento  della  destinazione  d'uso che implichi altra
destinazione non consentita dallo  strumento  urbanistico  vigente  o
adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni di cui al successivo art. 5;
     b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura
superiore:
     al 10% da 0 a 1000 mc;
     al 2% dai successivi 1001 mc;
     c)   un   aumento   della   superficie  utile  calpestabile  con
destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
     al 10% da 0 a 400 mq;
     al 2% dai successivi 401 mq;
     d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore
a cm 60;
     e) la riduzione  delle  distanze  minime  dell'edificio  fissate
nella   concessione   dalle   altre  costruzioni  e  dai  confini  di
proprieta', in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore  a
cm.  20  dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio
sia previsto in allineamento con gli altri edifici;
     f) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito  in
relazione  alla  classificazione  dell'art.  31  della legge 5 agosto
1978,  n.  457,  sempreche'  le  opere  eseguite  abusivamente  siano
soggette a concessione edilizia;
     g)  la  violazione  delle  norme  vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
   2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e  l'altezza
costituiscono  variazioni  essenziali anche se inferiori ai limiti di
cui alle lettere b), c) e d) del primo comma ove  comportino  aumento
del numero dei piani o delle unita' immobiliari.
   3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'art.
8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.