Art. 2. Determinazione delle variazioni essenziali 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al successivo art. 5; b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore: al 10% da 0 a 1000 mc; al 2% dai successivi 1001 mc; c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: al 10% da 0 a 400 mq; al 2% dai successivi 401 mq; d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 60; e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta', in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm. 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in allineamento con gli altri edifici; f) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreche' le opere eseguite abusivamente siano soggette a concessione edilizia; g) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma ove comportino aumento del numero dei piani o delle unita' immobiliari. 3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.