Art. 3.
         Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili
 
   1.  I  comuni  possono  disciplinare le modificazioni, i mutamenti
delle destinazioni d'uso degli immobili,  ivi  comprese  le  aree  di
pertinenza  degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante
il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni  di  cui
all'art. 5.
   2.  Con  tale  disciplina  i comuni individuano aree determinate e
specifiche  fattispecie  nelle  quali  chiunque  intenda  mutare   le
destinazioni   d'uso  degli  immobili,  anche  in  assenza  di  opere
edilizie, e'  tenuto  a  chiedere  la  preventiva  autorizzazione  al
Sindaco  in  base  a quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.