Art. 3. Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili 1. I comuni possono disciplinare le modificazioni, i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 5. 2. Con tale disciplina i comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Sindaco in base a quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.