Art. 4. Mutamenti di destinazioni d'uso 1. Ai fini della presente legge sono comunque considerati mutamenti delle destinazioni d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale; d) turistico-ricettive; e) direzionali; f) pubbliche o di interesse pubblico; g) agricola e attivita' ad essa connesse; h) a parcheggio; i) verde privato. 2. Il Comune potra' altresi' definire, nell'ambito delle categorie sopra indicate, ulteriori articolazioni, il passaggio dall'una all'altra delle quali viene considerato mutamento della destinazione d'uso. 3. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unita' immobiliare per piu' del 35% della superficie utile dell'unita' stessa o comunque per piu' di 30 mq, anche con piu' interventi successivi. 4. La destinazione d'uso in atto ai fini della presente legge si presume quella risultante da atti pubblici o da atti comunque in possesso della pubblica amministrazione aventi data non successiva all'entrata in vigore della disciplina comunale di cui all'art. 3, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, risultante anche dalle istanze presentate dai proprietari. 5. Nei comuni obbligati alla formazione del Piano urbano del Traffico in base all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree, destinati a parcheggio, non e' consentito a meno che il programma urbano del traffico stesso non ne dimostri l'ammissibilita', fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122.