Art. 4.
                   Mutamenti di destinazioni d'uso
 
   1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  comunque   considerati
mutamenti  delle  destinazioni  d'uso,  i passaggi dall'una all'altra
delle seguenti categorie:
     a) residenziale;
     b) industriale e artigianale;
     c) commerciale;
     d) turistico-ricettive;
     e) direzionali;
     f) pubbliche o di interesse pubblico;
     g) agricola e attivita' ad essa connesse;
     h) a parcheggio;
     i) verde privato.
   2. Il Comune potra' altresi' definire, nell'ambito delle categorie
sopra  indicate,  ulteriori  articolazioni,  il  passaggio   dall'una
all'altra  delle quali viene considerato mutamento della destinazione
d'uso.
   3. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica  l'uso
in  atto  di una unita' immobiliare per piu' del 35% della superficie
utile dell'unita' stessa o comunque per piu' di 30 mq, anche con piu'
interventi successivi.
   4. La destinazione d'uso in atto ai fini della presente  legge  si
presume  quella  risultante  da  atti  pubblici o da atti comunque in
possesso della pubblica amministrazione aventi  data  non  successiva
all'entrata  in  vigore  della disciplina comunale di cui all'art. 3,
ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale alla data  di  entrata
in  vigore  della  disciplina  stessa, risultante anche dalle istanze
presentate dai proprietari.
   5. Nei comuni obbligati  alla  formazione  del  Piano  urbano  del
Traffico  in  base all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285  il  mutamento  di  destinazione  d'uso  degli  immobili,  ivi
comprese  le  aree,  destinati a parcheggio, non e' consentito a meno
che  il  programma  urbano  del  traffico  stesso  non  ne   dimostri
l'ammissibilita',  fermo  restando quanto stabilito dall'art. 9 della
legge 24 marzo 1989 n. 122.