Art. 5. Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni 1. Per definire la disciplina di cui all'art. 3 i comuni approvano quale piano attuativo dello strumento urbanistico generale il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento alle aree ed alle fattispecie per le quali e' necessario provvedere al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione funzionale del territorio. 2. Il piano di cui al 1 comma e' costituito dai seguenti elaborati: a) cartografia contenente l'individuazione delle aree soggette alla disciplina del piano, nonche' la suddivisione del territorio considerato in ambiti organici, indipendenti dalla suddivisione in zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, costituenti unita' minime di intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti; tali unita' minime di intervento nelle aree urbane non devono essere superiori ai 50 ettari di superficie per consentire un controllo della distribuzione delle funzioni di interesse collettivo e di servizio ai residenti; b) tabelle riferite a ciascun ambito perimetrato nella cartografia di cui alla precedente lettera a) che definiscano, in relazione alla collocazione territoriale ed all'accessibilita' dell'area, alle dotazioni infrastrutturali e di servizi in atto e previste dagli strumenti urbanistici e dai Programmi Pluriennali di Attuazione, nonche' ai caratteri morfologici ed ambientali degli stessi; b.a) l'individuazione delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse; b.b) l'individuazione delle quantita' massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilita'; c) eventuale tabella contenente l'indicazione dei mutamenti di destinazione comunque soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio comunale; d) eventuale cartografia, in scala non inferiore a 1:2000 per le aree urbanizzate, contenente l'individuazione all'interno delle zone omogenee di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse in riferimento a complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi; e) normativa tecnica di attuazione che definisca le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti considerati; f) relazione storico-illustrativa contenente il censimento delle funzioni in atto; g) tabelle per la determinazione del contributo di cui all'art. 8. 3. Il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validita' da tre a cinque anni, secondo quanto stabilito dal comune stesso, e puo' essere soggetto ad eventuale verifica annuale in caso di aggiornamento dei dati conoscitivi. Il piano e le relative verifiche sono approvati con le procedure previste dall'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni purche' siano conformi allo strumento urbanistico generale vigente; il piano e le relative verifiche che costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale sono approvati con le procedure di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.