Art. 5.
      Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni
 
   1. Per definire la disciplina di cui all'art. 3 i comuni approvano
quale piano attuativo dello strumento urbanistico generale  il  piano
della  distribuzione  e localizzazione delle funzioni con riferimento
alle aree ed alle fattispecie per le quali e'  necessario  provvedere
al  riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione funzionale del
territorio.
   2.  Il  piano  di  cui  al  1  comma  e'  costituito  dai seguenti
elaborati:
     a) cartografia contenente l'individuazione delle  aree  soggette
alla  disciplina  del  piano,  nonche' la suddivisione del territorio
considerato in ambiti organici, indipendenti  dalla  suddivisione  in
zone  omogenee  di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444,
costituenti  unita'  minime  di  intervento  per  riqualificare   gli
insediamenti  esistenti;  tali unita' minime di intervento nelle aree
urbane non devono essere superiori ai 50  ettari  di  superficie  per
consentire   un  controllo  della  distribuzione  delle  funzioni  di
interesse collettivo e di servizio ai residenti;
     b)  tabelle  riferite  a  ciascun   ambito   perimetrato   nella
cartografia  di  cui  alla  precedente lettera a) che definiscano, in
relazione  alla  collocazione  territoriale   ed   all'accessibilita'
dell'area,  alle  dotazioni  infrastrutturali  e di servizi in atto e
previste dagli strumenti urbanistici e dai Programmi  Pluriennali  di
Attuazione,  nonche'  ai  caratteri  morfologici  ed ambientali degli
stessi;
    b.a) l'individuazione delle funzioni ammissibili e delle funzioni
non ammesse;
    b.b)  l'individuazione  delle  quantita'  massime  e  minime  per
ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilita';
     c)  eventuale  tabella contenente l'indicazione dei mutamenti di
destinazione  comunque  soggetti  ad  autorizzazione  su   tutto   il
territorio comunale;
     d) eventuale cartografia, in scala non inferiore a 1:2000 per le
aree  urbanizzate, contenente l'individuazione all'interno delle zone
omogenee di cui al decreto ministeriale n. 1444 del  2  aprile  1968,
delle   funzioni   ammissibili   e  delle  funzioni  non  ammesse  in
riferimento a complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti  di
essi;
     e)  normativa  tecnica di attuazione che definisca le condizioni
per la localizzazione  delle  funzioni  in  determinate  parti  degli
ambiti considerati;
     f) relazione storico-illustrativa contenente il censimento delle
funzioni in atto;
     g)  tabelle per la determinazione del contributo di cui all'art.
8.
   3. Il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha
validita' da tre a cinque anni, secondo quanto stabilito  dal  comune
stesso,  e puo' essere soggetto ad eventuale verifica annuale in caso
di aggiornamento  dei  dati  conoscitivi.  Il  piano  e  le  relative
verifiche sono approvati con le procedure previste dall'art. 12 della
legge  regionale  31  dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni
purche' siano conformi allo strumento urbanistico  generale  vigente;
il  piano  e  le  relative  verifiche che costituiscano varianti allo
strumento urbanistico generale sono approvati con le procedure di cui
agli articoli 10 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e
successive modificazioni.