Art. 6. Adempimenti particolari 1. Tutti i comuni hanno facolta' di adottare il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni. 2. In mancanza della adozione del piano, nei comuni interessati dalla fascia costiera di cui all'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1986, convertito con modificazione dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, nei comuni interessati dallo schema strutturale dell'Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 212 del 21 marzo 1990, nonche' in tutti gli altri comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione, il sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, puo' disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonche', eventualmente ed in base a puntuali motivazioni circa il perseguimento delle finalita' della presente legge, per gli immobili specificamente individuati al di fuori di dette zone. Alla ordinanza sono allegati gli elaborati di cui alle lettere a), b) e g) dell'art. 5 secondo comma. L'ordinanza ha efficacia fino all'approvazione del piano. 3. In mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i comuni di cui al secondo comma sono tenuti a corredare gli strumenti urbanistici generali o le loro varianti che prevedano la localizzazione di zone di espansione o di nuovi insediamenti anche all'interno di interventi di riorganizzazione urbana, con il quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni in atto nelle zone omogenee A, B, C, D, F ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i criteri indicati alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 5; le scelte di espansione o comunque di nuovo insediamento devono risultare esplicitamente giustificate in base al quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni.