Art. 6.
                       Adempimenti particolari
 
   1.  Tutti  i  comuni  hanno  facolta'  di  adottare il piano della
distribuzione e localizzazione delle funzioni.
   2. In mancanza della adozione del piano,  nei  comuni  interessati
dalla  fascia  costiera  di  cui all'art. 15 della legge regionale 31
dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, nei comuni  ad  alta
tensione  abitativa  di  cui  all'art.  1,  primo  comma, del decreto
legislativo 29 ottobre 1986, convertito con modificazione dalla legge
23 dicembre  1986,  n.  899,  nei  comuni  interessati  dallo  schema
strutturale dell'Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia di cui alla
deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  212  del 21 marzo 1990,
nonche' in tutti gli altri comuni con popolazione superiore a  50.000
abitanti  secondo  i  dati  dell'ultimo  censimento  nazionale  della
popolazione, il sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale,
puo' disciplinare  i  mutamenti  di  destinazione  d'uso  nelle  zone
omogenee  A  di  cui  al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
nonche', eventualmente ed in base a  puntuali  motivazioni  circa  il
perseguimento  delle finalita' della presente legge, per gli immobili
specificamente individuati al di fuori di dette zone.  Alla ordinanza
sono allegati gli elaborati di cui alle lettere a), b) e g) dell'art.
5 secondo comma. L'ordinanza ha efficacia fino  all'approvazione  del
piano.
   3.  In  mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i comuni di cui
al secondo comma sono tenuti a corredare  gli  strumenti  urbanistici
generali  o  le loro varianti che prevedano la localizzazione di zone
di espansione o di nuovi insediamenti anche all'interno di interventi
di  riorganizzazione  urbana,  con  il   quadro   conoscitivo   della
distribuzione  delle funzioni in atto nelle zone omogenee A, B, C, D,
F ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i
criteri indicati alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art.  5;
le  scelte  di  espansione  o  comunque  di nuovo insediamento devono
risultare esplicitamente giustificate in base al  quadro  conoscitivo
della distribuzione delle funzioni.