Art. 8.
                   Disciplina delle autorizzazioni
               per il mutamento di destinazione d'uso
 
   1. Le autorizzazioni per il  mutamento  delle  destinazioni  d'uso
degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie
e  nelle  aree  individuate  dai  comuni  ai  sensi dell'art. 3, sono
onerose.
   2. Gli oneri non possono in ogni caso superare quelli previsti per
gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia.  I  comuni   possono
individuare  fattispecie  e  zone  in  cui,  al  fine di agevolare il
riequilibrio  funzionale  o  salvaguardare  attivita'  di   interesse
sociale   o   culturale,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  a  titolo
gratuito.
   3.  L'autorizzazione  comporta  la corresponsione di un contributo
commisurato agli  oneri  di  urbanizzazione.  A  tal  fine  i  comuni
definiscono mediante apposite tabelle, contestualmente al piano della
distribuzione   e   localizzazione  delle  funzioni  o  all'ordinanza
transitoria  di  cui  all'art.  6,   l'incidenza   degli   oneri   di
urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:
     a)   alle   destinazioni   di   zona  previste  dagli  strumenti
urbanistici;
     b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
     c) alle previsioni di realizzazione di opere  di  urbanizzazione
primaria  e  secondaria  contenute  nei programmi di attuazione degli
strumenti urbanistici.
   4. La domanda di autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 5,
s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci  entro  sessanta
giorni dal ricevimento.
   5.  Nelle  zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, la domanda s'intende accolta qualora il Sindaco, entro
e non oltre  centoventi  giorni  dal  ricevimento,  non  disponga  il
divieto   di   mutamento   per   verificata   non  conformita'  della
destinazione d'uso al Piano di  cui  all'art.  5  ed  al  Regolamento
edilizio.
   6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il richiedente, previo pagamento
del  contributo  previsto  ai  sensi  del  comma 3 determinato in via
provvisoria  dallo  stesso,  puo'  dar  corso  al   mutamento   della
destinazione d'uso dandone contestuale comunicazione al Sindaco.
   7.  L'autorizzazione  del  Sindaco  puo'  essere  sostituita dalla
denuncia   di   mutamento   della   destinazione   d'uso   da   parte
dell'interessato.  In  tal  caso  la  denuncia  e'  corredata  da una
dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  e
successive  modificazioni,  sotto  la  propria responsabilita', da un
professionista abilitato, attestante la conformita' del mutamento  di
destinazione  d'uso  al  piano  di  cui  all'art. 5 ed al Regolamento
edilizio. Nella denuncia e'  documentato  inoltre  il  pagamento  del
contributo  previsto  ai  sensi  del  comma  3,  determinato  in  via
provvisoria.
   8. Spetta al comune, nel  caso  di  cui  al  comma  7,  verificare
d'ufficio,  entro  e  non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
denuncia, la conformita'  al  piano  ed  al  Regolamento  edilizio  e
disporre,  se  del  caso,  con provvedimento motivato in relazione ai
presupposti   ed   ai   requisiti   richiesti   e   da    notificarsi
all'interessato  entro  il  medesimo termine, il divieto di mutamento
della destinazione d'uso.
   9. Il Sindaco, entro un anno dalla  data  dell'avvenuto  mutamento
della  destinazione  d'uso  ai sensi dei commi 4, 5 e 7, determina il
contributo in via definitiva, applicando sulle eventuali somme dovute
a  conguaglio   l'interesse   legale.   Decorso   tale   termine   la
determinazione  del  contributo  effettuata  dal  richiedente diviene
definitiva.
   10. Ai proventi delle autorizzazioni di cui al  presente  articolo
ed  a  quelli  di  cui all'art. 9 si applicano le disposizioni di cui
all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
   11. A scomputo totale  o  parziale  del  contributo,  il  titolare
dell'autorizzazione  puo'  obbligarsi  a  realizzare  direttamente le
opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite  dal
comune.