Art. 8. Disciplina delle autorizzazioni per il mutamento di destinazione d'uso 1. Le autorizzazioni per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'art. 3, sono onerose. 2. Gli oneri non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attivita' di interesse sociale o culturale, l'autorizzazione e' rilasciata a titolo gratuito. 3. L'autorizzazione comporta la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione. A tal fine i comuni definiscono mediante apposite tabelle, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'art. 6, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione: a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici; b) alle destinazioni d'uso regolamentate; c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei programmi di attuazione degli strumenti urbanistici. 4. La domanda di autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 5, s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento. 5. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la domanda s'intende accolta qualora il Sindaco, entro e non oltre centoventi giorni dal ricevimento, non disponga il divieto di mutamento per verificata non conformita' della destinazione d'uso al Piano di cui all'art. 5 ed al Regolamento edilizio. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il richiedente, previo pagamento del contributo previsto ai sensi del comma 3 determinato in via provvisoria dallo stesso, puo' dar corso al mutamento della destinazione d'uso dandone contestuale comunicazione al Sindaco. 7. L'autorizzazione del Sindaco puo' essere sostituita dalla denuncia di mutamento della destinazione d'uso da parte dell'interessato. In tal caso la denuncia e' corredata da una dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilita', da un professionista abilitato, attestante la conformita' del mutamento di destinazione d'uso al piano di cui all'art. 5 ed al Regolamento edilizio. Nella denuncia e' documentato inoltre il pagamento del contributo previsto ai sensi del comma 3, determinato in via provvisoria. 8. Spetta al comune, nel caso di cui al comma 7, verificare d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, la conformita' al piano ed al Regolamento edilizio e disporre, se del caso, con provvedimento motivato in relazione ai presupposti ed ai requisiti richiesti e da notificarsi all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di mutamento della destinazione d'uso. 9. Il Sindaco, entro un anno dalla data dell'avvenuto mutamento della destinazione d'uso ai sensi dei commi 4, 5 e 7, determina il contributo in via definitiva, applicando sulle eventuali somme dovute a conguaglio l'interesse legale. Decorso tale termine la determinazione del contributo effettuata dal richiedente diviene definitiva. 10. Ai proventi delle autorizzazioni di cui al presente articolo ed a quelli di cui all'art. 9 si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare dell'autorizzazione puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune.