Art. 9.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  I proprietari degli immobili che provvedano, anche senza opere
edilizie, al mutamento di  destinazione  d'uso  senza  autorizzazione
nelle  aree  e  per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'art. 3,
sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
     a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti
compatibile con il piano della distribuzione e  localizzazione  delle
funzioni, da L. 500.000 a L. 2.000.000 oltre al doppio del contributo
dovuto ex art. 8;
     b)  nel  caso  che  il  mutamento  di destinazione d'uso non sia
compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni;
    b.a) L. 200.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio  per
gli  immobili con utilizzazione finale residenziale, e L. 20.000 a mq
per gli immobili adibiti ad abitazione principale  del  proprietario;
oltre,  in  entrambi  i  casi, il pagamento del doppio del contributo
massimo previsto dalle tabelle di cui all'art. 8 per i  mutamenti  di
destinazione d'uso a finalita' residenziale;
    b.b)  L. 200.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per
gli immobili con  utilizzazione  finale  commerciale,  direzionale  o
turistico-ricettiva;
    b.c)  L.  50.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per
gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;
    b.d) L. 10.000 per ogni mq di superficie utile di  calpestio  per
gli immobili con utilizzazione finale agricola;
     c)  nel  caso  di  utilizzazione di terreni inedificati difforme
dalle  disposizioni  contenute  nel  piano  della   distribuzione   e
localizzazione delle funzioni da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
   2.  Contestualmente  all'applicazione  della sanzione, il Sindaco,
nei casi di cui alle lettere b.b), b.c)  e  b.d),  del  primo  comma,
ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile,
disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno. Il
Sindaco  ordina la cessazione dell'utilizzazione abusiva anche quando
sia stato effettuato il pagamento in misura  ridotta  della  sanzione
amministrativa.
   3.  L'accertamento  e  l'applicazione  delle sanzioni previste dai
commi precedenti e' disciplinato dalla legge  regionale  12  novembre
1993,  n.  85.  E'  sempre  ammesso il pagamento in misura ridotta ai
sensi  dell'art.  7  della  citata  legge  anche  per   le   sanzioni
proporzionali in misura pari ad un terzo della sanzione proporzionale
applicabile, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi di
cui alle lettere a) e b) del primo comma.