Art. 9. Sanzioni amministrative 1. I proprietari degli immobili che provvedano, anche senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'art. 3, sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da L. 500.000 a L. 2.000.000 oltre al doppio del contributo dovuto ex art. 8; b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni; b.a) L. 200.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e L. 20.000 a mq per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all'art. 8 per i mutamenti di destinazione d'uso a finalita' residenziale; b.b) L. 200.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva; b.c) L. 50.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale; b.d) L. 10.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola; c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 2. Contestualmente all'applicazione della sanzione, il Sindaco, nei casi di cui alle lettere b.b), b.c) e b.d), del primo comma, ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno. Il Sindaco ordina la cessazione dell'utilizzazione abusiva anche quando sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa. 3. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e' disciplinato dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 della citata legge anche per le sanzioni proporzionali in misura pari ad un terzo della sanzione proporzionale applicabile, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma.