Art. 2.
 
   1.  I  contratti  di cui all'art. 1 sono stipulati a seguito della
effettuazione di gare per l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di
servizi  da  effettuarsi  in  applicazione  delle  norme  adottate in
materia dalla CEE, dallo Stato e dalla Regione.