Art. 4.
 
   1.  Alla spesa di cui all'art. 1 stimata per il triennio 1994-1996
in L. 2.300.000.000 si fa fronte nel modo seguente:
     a) quanto all'onere per l'anno 1994 di L.  300.000.000  mediante
imputazione al cap. 17270;
     b)  quanto  agli  oneri  di  L.  2.000.000.000  per  il  biennio
1995-1996, riferiti in misura di L. 1.000.000.000  in  ciascun  anno,
mediante    imputazione    al    bilancio    pluriennale   1994/1996,
rispettivamente alle quote per gli anni 1995  e  1996  del  programma
obiettivo  7:  Emergenze  Sociali  -  Difesa  della salute e relative
strutture cod. 1.1.A.
   2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede  a  decorrere
dall'anno 1995 con legge di bilancio.
   3.  Alla  spesa  di cui all'art. 3 stimata in L. 450.000.000 si fa
fronte con gli stanziamenti del capitolo 17270 del bilancio 1994.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 23 maggio 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12
aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  16
maggio 1994.