Art. 4. 1. Alla spesa di cui all'art. 1 stimata per il triennio 1994-1996 in L. 2.300.000.000 si fa fronte nel modo seguente: a) quanto all'onere per l'anno 1994 di L. 300.000.000 mediante imputazione al cap. 17270; b) quanto agli oneri di L. 2.000.000.000 per il biennio 1995-1996, riferiti in misura di L. 1.000.000.000 in ciascun anno, mediante imputazione al bilancio pluriennale 1994/1996, rispettivamente alle quote per gli anni 1995 e 1996 del programma obiettivo 7: Emergenze Sociali - Difesa della salute e relative strutture cod. 1.1.A. 2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'anno 1995 con legge di bilancio. 3. Alla spesa di cui all'art. 3 stimata in L. 450.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 17270 del bilancio 1994. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 23 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 16 maggio 1994.