Art. 2. Delega di funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3, sono delegate ai Comuni, nelle aree soggette alla legge n. 1497/1939, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. 2. Ai Comuni sono delegate, per gli interventi di cui all'art. 3, le funzioni amministrative riguardanti: a) il parere vincolante di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma quarto, e dell'art. 14, comma quarto, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), e dell'art. 8, comma primo, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali); b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge regionale n. 56/1983; c) il nullaosta per l'impiego del manto di copertura dei tetti con materiale diverso dalle lose di pietra ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e succes- sive modificazioni).