Art. 2.
                  Delega di funzioni amministrative
 
   1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione di  cui
all'art.  7  della  legge  29  giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle
bellezze naturali), per  gli  interventi  e  con  i  limiti  indicati
all'art.  3,  sono delegate ai Comuni, nelle aree soggette alla legge
n. 1497/1939, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima  e  dell'art.
82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382), come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312 (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di
particolare  interesse  ambientale)  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
   2. Ai Comuni sono delegate, per gli interventi di cui all'art.  3,
le funzioni amministrative riguardanti:
     a)  il  parere vincolante di cui al combinato disposto dell'art.
2, comma quarto, e dell'art. 14, comma quarto, della legge  regionale
15   giugno   1978,   n.  14  (Norme  in  materia  urbanistica  e  di
pianificazione territoriale), e dell'art. 8, comma primo, della legge
regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti  per  la  tutela  dei
beni culturali);
     b)  l'autorizzazione  degli  interventi  nelle aree di interesse
paesistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai
sensi dell'art. 5, comma primo, della legge regionale n. 56/1983;
     c) il nullaosta per l'impiego del manto di copertura  dei  tetti
con  materiale  diverso  dalle  lose  di pietra ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della  legge  regionale  28  febbraio  1990,  n.  10  (Norme
concernenti  l'obbligo  di costruzione del manto di copertura in lose
di  pietra  e  la  disciplina  dei   relativi   benefici   economici.
Abrogazione  della  legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e succes-
sive modificazioni).