Art. 7.
                    Commissione edilizia comunale
 
   1.  La  composizione  della  Commissione  edilizia comunale, quale
stabilita  dal  regolamento  edilizio  comunale  o  dalle  nomne   di
attuazione  del  piano regolatore generale comunale, e' integrata con
un esperto in materia di tutela del paesaggio.
   2. Per la validita'  delle  riunioni  della  Commissione  edilizia
comunale nelle quali siano esaminate domande relative a interventi di
cui  all'art.  3,  ai  fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2, e'
necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 1, il cui  parere
sara' riportato a verbale.