Art. 7. Commissione edilizia comunale 1. La composizione della Commissione edilizia comunale, quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o dalle nomne di attuazione del piano regolatore generale comunale, e' integrata con un esperto in materia di tutela del paesaggio. 2. Per la validita' delle riunioni della Commissione edilizia comunale nelle quali siano esaminate domande relative a interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2, e' necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 1, il cui parere sara' riportato a verbale.