Art. 10. Concessione dei contributi 1. Per ottenere la concessione dei contributi, i soggetti che hanno presentato le domande accolte in via preliminare ai sensi dell'art. 9, comma 1, devono presentare alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, pena la decadenza dell'accoglimento in via preliminare, domanda corredata della seguente documentazione: a) copia dell'atto di concessione o del contratto di mutuo e dei relativi piani di ammortamento; b) dichiarazione di non avere usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali. 2. La Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze cura l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, approva la concessione dei contributi, quantificando la relativa spesa, nei tempi necessari a garantire l'erogazione della prima rata di contributo nei termini previsti dall'art. 11.