Art. 10.
                     Concessione dei contributi
 
   1.  Per  ottenere  la  concessione  dei contributi, i soggetti che
hanno presentato le domande  accolte  in  via  preliminare  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, devono presentare alla Direzione generale delle
finanze  dell'Assessorato  del  bilancio e delle finanze, entro il 31
ottobre dell'anno successivo, pena la decadenza dell'accoglimento  in
via preliminare, domanda corredata della seguente documentazione:
     a) copia dell'atto di concessione o del contratto di mutuo e dei
relativi piani di ammortamento;
     b)  dichiarazione  di  non  avere  usufruito  e di impegno a non
usufruire,  per  le  medesime  iniziative,  di  altri  contributi   o
provvidenze regionali.
   2.  La  Direzione  generale  delle  finanze  dell'Assessorato  del
bilancio e delle finanze cura l'istruttoria delle domande  presentate
ai sensi del comma 1.
   3.  La  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e
alle finanze, approva la concessione dei contributi, quantificando la
relativa spesa, nei tempi necessari a  garantire  l'erogazione  della
prima rata di contributo nei termini previsti dall'art. 11.