Art. 12. R e v o c a 1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in caso di alienazione da parte del mutuatario, durante il periodo di ammortamento del mutuo, dell'opera realizzata o del bene acquisito con ricorso al mutuo stesso, nonche' in caso di rinuncia al finanziamento o in caso di revoca dell'atto di concessione o di risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto mutuante. 2. I beneficiari devono dare immediata comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze del verificarsi delle situazioni di cui al comma 1. 3. I contributi sono, inoltre, revocati in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. 4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di novanta giorni dalla notifica, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si e' beneficiato dell'agevolazione.