Art. 12.
                             R e v o c a
 
   1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su
proposta  dell'Assessore  al  bilancio  e  alle  finanze,  in caso di
alienazione  da  parte  del  mutuatario,  durante   il   periodo   di
ammortamento  del  mutuo,  dell'opera realizzata o del bene acquisito
con  ricorso  al  mutuo  stesso,  nonche'  in  caso  di  rinuncia  al
finanziamento  o  in  caso  di  revoca  dell'atto di concessione o di
risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto mutuante.
   2.   I   beneficiari   devono   dare    immediata    comunicazione
all'Assessorato  del  bilancio  e delle finanze del verificarsi delle
situazioni di cui al comma 1.
   3. I contributi sono, inoltre, revocati in  caso  di  inosservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge.
   4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla Regione,
nel  termine  di  novanta  giorni  dalla  notifica,  maggiorato degli
interessi calcolati  sulla  base  della  media  ponderata  del  tasso
ufficiale   di   sconto   nel   periodo  in  cui  si  e'  beneficiato
dell'agevolazione.