Art. 13. Norme transitorie 1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale) e' limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie impegnate. 2. Alla conclusione della gestione di cui al comma 1, la legge regionale n. 40/1991 cessa di avere vigore. 3. Le domande presentate ai sensi della legge regionale n. 40/1991 e non ancora accolte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite con le modalita' previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.