Art. 13.
                          Norme transitorie
 
   1. L'ulteriore applicazione  della  legge  regionale  4  settembre
1991,  n.  40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito
della Cassa depositi e prestiti, della  "Banca  della  Valle  d'Aosta
S.p.A.",  delle  casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di
credito ordinario e speciale) e' limitata alla  gestione  delle  sole
risorse finanziarie impegnate.
   2.  Alla  conclusione  della  gestione di cui al comma 1, la legge
regionale n. 40/1991 cessa di avere vigore.
   3. Le domande presentate ai sensi della legge regionale n. 40/1991
e non ancora accolte alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  sono  istruite con le modalita' previste dagli articoli 7, 8,
9, 10 e 11.