Art. 2.
                        Istituti autorizzati
 
   1.  I  beneficiari  della  presente  legge  possono  provvedere al
finanziamento delle spese  per  investimenti  ricorrendo  al  credito
erogato  dal  circuito  pubblico,  costituito  dalla Cassa depositi e
prestiti, dall'Istituto per il credito  sportivo  e  dalla  Direzione
generale  degli  istituti  di  previdenza del Ministero del tesoro, o
dagli istituti di credito o finanziari autorizzati all'esercizio  del
credito a medio e lungo termine.