Art. 2. Istituti autorizzati 1. I beneficiari della presente legge possono provvedere al finanziamento delle spese per investimenti ricorrendo al credito erogato dal circuito pubblico, costituito dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto per il credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, o dagli istituti di credito o finanziari autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.