Art. 3. Interventi finanziabili 1. E' autorizzata la concessione dei contributi sui mutui accesi per la realizzazione dei seguenti interventi: a) realizzazione di opere pubbliche di proprieta' del mutuatario; b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni, di proprieta' degli enti stessi, destinati ad uso pubblico; c) acquisizione di immobili gia' costruiti destinati ad uso pubblico; d) acquisto o realizzazione di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento o al miglioramento di un'opera; e) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani, purche' il finanziamento sia richiesto nel periodo di ammortamento dell'opera di riferimento; f) acquisto di mezzi di trasporto e automezzi speciali destinati ai servizi del mutuatario; g) acquisizion o recupero di aree da destinare a rimboschimento e verde pubblico; h) recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare avente rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale.