Art. 3.
                       Interventi finanziabili
 
   1.  E'  autorizzata la concessione dei contributi sui mutui accesi
per la realizzazione dei seguenti interventi:
     a)  realizzazione  di  opere   pubbliche   di   proprieta'   del
mutuatario;
     b)  ristrutturazione  e  manutenzione  straordinaria di beni, di
proprieta' degli enti stessi, destinati ad uso pubblico;
     c) acquisizione di immobili  gia'  costruiti  destinati  ad  uso
pubblico;
     d) acquisto o realizzazione di attrezzature fisse indispensabili
al funzionamento o al miglioramento di un'opera;
     e)  acquisto  di  beni  mobili costituenti la dotazione base per
edifici scolastici, sedi  comunali,  case  per  anziani,  purche'  il
finanziamento sia richiesto nel periodo di ammortamento dell'opera di
riferimento;
     f) acquisto di mezzi di trasporto e automezzi speciali destinati
ai servizi del mutuatario;
     g)  acquisizion o recupero di aree da destinare a rimboschimento
e verde pubblico;
     h) recupero e valorizzazione del patrimonio  immobiliare  avente
rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale.