Art. 4.
                       Entita' dei contributi
 
   1. I contributi regionali sono stabiliti nella misura dell'ottanta
per  cento delle rate di ammortamento costituite dalla quota capitale
e dalla quota interessi.
   2. Qualora il tasso applicato dall'istituto mutuante prescelto sia
superiore a quello praticato  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  i
contributi   regionali   sono  determinati  calcolando  una  rata  di
ammortamento  costante  annua  posticipata  al  tasso  di   interesse
applicato,  al  momento  della  stipula del contratto di mutuo, dalla
Cassa stessa.
   3. Dal contributo sono dedotti gli eventuali contributi erariali.