Art. 4. Entita' dei contributi 1. I contributi regionali sono stabiliti nella misura dell'ottanta per cento delle rate di ammortamento costituite dalla quota capitale e dalla quota interessi. 2. Qualora il tasso applicato dall'istituto mutuante prescelto sia superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i contributi regionali sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse applicato, al momento della stipula del contratto di mutuo, dalla Cassa stessa. 3. Dal contributo sono dedotti gli eventuali contributi erariali.