Art. 6.
                        Domanda di contributo
 
   1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate
alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e
delle finanze dal 1› giugno al 31 luglio di ciascun anno.
   2. Le domande di cui al comma 1 devono essere redatte in base alla
documentazione tipo predisposta dall'Assessorato del bilancio e delle
finanze,  allo  scopo di permettere una valutazione delle iniziative,
nonche' l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri  stabiliti
all'art. 8.
   3. La documentazione di cui al comma 2 prevede l'elencazione delle
iniziative   che   il   richiedente   intende  finanziare  nel  corso
dell'esercizio successivo a quello di  presentazione  della  domanda,
contenente  l'indicazione  della  dimostrazione  della  capacita'  di
indebitamento calcolata in base alla normativa vigente, corredata di:
     a) progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, nei  casi
di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
     b)   dimostrazione   della   disponibilita'   del  venditore  ad
effettuare la cessione e parere tecnico sulla congruita' del  prezzo,
nei casi di acquisto di beni immobili;
     c)  preventivi  di  spesa,  nei casi di acquisto di beni mobili,
automezzi ed attrezzature;
     d) progetti di massima contenenti una stima dei costi  nei  casi
di  acquisizione  o  recupero  di  aree  o  di patrimonio immobiliare
storico, artistico o ambientale.