Art. 6. Domanda di contributo 1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dal 1 giugno al 31 luglio di ciascun anno. 2. Le domande di cui al comma 1 devono essere redatte in base alla documentazione tipo predisposta dall'Assessorato del bilancio e delle finanze, allo scopo di permettere una valutazione delle iniziative, nonche' l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri stabiliti all'art. 8. 3. La documentazione di cui al comma 2 prevede l'elencazione delle iniziative che il richiedente intende finanziare nel corso dell'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda, contenente l'indicazione della dimostrazione della capacita' di indebitamento calcolata in base alla normativa vigente, corredata di: a) progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, nei casi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria; b) dimostrazione della disponibilita' del venditore ad effettuare la cessione e parere tecnico sulla congruita' del prezzo, nei casi di acquisto di beni immobili; c) preventivi di spesa, nei casi di acquisto di beni mobili, automezzi ed attrezzature; d) progetti di massima contenenti una stima dei costi nei casi di acquisizione o recupero di aree o di patrimonio immobiliare storico, artistico o ambientale.