Art. 7.
                             Istruttoria
 
   1. Entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione  delle  domande,  l'Assessorato  del  bilancio  e delle
finanze trasmette ai servizi competenti per materia la documentazione
acquisita per l'esame preliminare delle iniziative.
   2. La valutazione delle iniziative ed il parere sulla  concessione
dei  contributi sono di competenza della Conferenza di servizi di cui
al comma 3, convocata a tal fine dall'Assessore al  bilancio  e  alle
finanze entro il 15 settembre di ogni anno.
   3. La Conferenza di servizi e' cosi' composta:
     a)  dall'Assessore  al  bilancio  e  alle  finanze,  o da un suo
delegato, con funzioni di presidente;
     b)  dal  dirigente  della  Direzione  generale   delle   finanze
dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;
     c)   dal   dirigente   della  Direzione  generale  del  bilancio
dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;
     d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti  della
Presidenza della Giunta regionale, o da un suo sostituto;
     e)   dal   dirigente  o  dai  dirigenti  dei  servizi  regionali
competenti in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, o da
loro sostituti.
   4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza  della
maggioranza  dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza dei
presenti.
   5. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  dipendente  della
Direzione  generale  delle  finanze  dell'Assessorato  del bilancio e
delle finanze.