Art. 7. Istruttoria 1. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l'Assessorato del bilancio e delle finanze trasmette ai servizi competenti per materia la documentazione acquisita per l'esame preliminare delle iniziative. 2. La valutazione delle iniziative ed il parere sulla concessione dei contributi sono di competenza della Conferenza di servizi di cui al comma 3, convocata a tal fine dall'Assessore al bilancio e alle finanze entro il 15 settembre di ogni anno. 3. La Conferenza di servizi e' cosi' composta: a) dall'Assessore al bilancio e alle finanze, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dal dirigente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto; c) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto; d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta regionale, o da un suo sostituto; e) dal dirigente o dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, o da loro sostituti. 4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.