Art. 8.
       Criteri di priorita' in caso di insufficienza di fondi
 
   1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge, la Giunta regionale propone al  Consiglio  l'approvazione  dei
criteri   sulla  base  dei  quali  stabilire,  nel  caso  in  cui  la
disponibilita' di fondi non consenta il  finanziamento  di  tutte  le
iniziative,  una  graduatoria  delle iniziative stesse, da elaborarsi
sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito
di ogni tipologia, la priorita' in base all'ordine cronologico.