Art. 8. Criteri di priorita' in caso di insufficienza di fondi 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la disponibilita' di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito di ogni tipologia, la priorita' in base all'ordine cronologico.