Art. 9.
                 Domande accolte in via preliminare
 
   1. Entro il 30 ottobre di  ogni  anno,  la  Giunta  regionale,  su
proposta  dell'Assessore  al  bilancio  e alle finanze, tenendo conto
delle disponibilita' del  bilancio  pluriennale  della  Regione,  dei
criteri   di  cui  all'art.  8  e  delle  indicazioni  fornite  dalla
Conferenza di servizi, approva una graduatoria delle domande  accolte
in via preliminare ed impegna la spesa presunta.
   2. Entro il 15 novembre di ogni anno, l'Assessorato del bilancio e
delle   finanze   comunica   ai  richiedenti  l'accoglimento  in  via
preliminare  della  domanda  di  contributo  da  parte  della  Giunta
regionale.