Art. 9. Domande accolte in via preliminare 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, tenendo conto delle disponibilita' del bilancio pluriennale della Regione, dei criteri di cui all'art. 8 e delle indicazioni fornite dalla Conferenza di servizi, approva una graduatoria delle domande accolte in via preliminare ed impegna la spesa presunta. 2. Entro il 15 novembre di ogni anno, l'Assessorato del bilancio e delle finanze comunica ai richiedenti l'accoglimento in via preliminare della domanda di contributo da parte della Giunta regionale.