Art. 11.
 
   1.  All'ultimo  comma  dell'articolo  36  della  legge regionale 9
maggio 1986, n. 23, aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1
settembre 1993, n.  25,  le  parole:  "cooperativa  venditrice"  sono
sostituite dalle parole: "cooperativa acquirente".