Art. 12. 1. All'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5- bis. Ove richiesto dagli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze prestera' garanzia sussidiaria limitatamente agli importi di cui al presente articolo".