Art. 12.
 
   1.  All'articolo  114  della legge regionale 1› settembre 1993, n.
25, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5- bis. Ove richiesto  dagli  istituti  di  credito,  l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze prestera' garanzia sussidiaria
limitatamente agli importi di cui al presente articolo".