Art. 13.
 
   1.  All'onere  di  lire  4.500 milioni derivante dall'applicazione
degli articoli 3, 4 e 9 per l'esercizio finanziario 1994 si  provvede
con  la  riduzione  di pari importo della disponibilita' del capitolo
21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
   2. Gli oneri ricadenti negli  esercizi  finanziari  1995  e  1996,
valutati  rispettivamente  in  lire  69.250  milioni e in lire 65.250
milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione  per
il triennio 1994-1996, codice 1001.