Art. 13. 1. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 9 per l'esercizio finanziario 1994 si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. 2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1995 e 1996, valutati rispettivamente in lire 69.250 milioni e in lire 65.250 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.