Art. 3. 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualita' (QUARIT) i contributi annuali, determinati secondo le modalita' previste nello statuto della medesima societa' consortile per azioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sara' determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.