Art. 3.
 
   1.  L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca e' autorizzato a corrispondere al  Consorzio
delle  regioni  d'Italia  per  l'artigianato  di  qualita' (QUARIT) i
contributi annuali, determinati secondo le modalita'  previste  nello
statuto della medesima societa' consortile per azioni.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata per
l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250  milioni.  Per  gli
esercizi successivi la spesa sara' determinata ai sensi dell'articolo
4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.