Art. 4.
 
   1.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  27  della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:
   "1. Per agevolare  la  formazione  professionale  e  l'occupazione
giovanile  nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato  e  della  pesca  eroga
contributi,   a   titolo   di   concorso,  sugli  oneri  contrattuali
parametrati  a  quelli  previsti   dal   contratto   intercategoriale
regionale  e  sostenuti  dalle imprese artigiane, singole o associate
per   l'assunzione   di   lavoratori   apprendisti.   Per   contratto
intercategoriale   regionale   s'intende   quello  stipulato  tra  le
associazioni delle imprese artigiane e  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale.
   2.  Detti  contributi possono essere concessi per un quadriennio e
sono commisurati ad un importo pari  al  70  per  cento  degli  oneri
contrattuali  previsti  per  ogni  giornata  di lavoro effettivamente
prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto in  eta'  compresa
tra  quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni,
fatta salva la possibilita' di elevazione del  limite  di  eta',  ove
cio'  sia  previsto  da  leggi speciali o dai contratti nazionali del
lavoro. Ove i contratti collettivi di settore prevedano  un  rapporto
di   apprendistato   di   durata   quinquennale,   il  contributo  da
corrispondersi per il quinto anno e' pari al 30 per cento degli oneri
contrattuali previsti per  ogni  giornata  di  lavoro  effettivamente
prestata".
   2.  Per  provvedere  all'erogazione  dei  contributi in favore dei
titolari  di  imprese  artigiane   che   abbiano   avuto   lavoratori
apprendisti,  le  cui  richieste  non  sono  state  soddisfatte al 31
dicembre  1993  per  mancanza  di  disponibilita'   finanziaria,   e'
autorizzata  a  carico  del  bilancio  della Regione la spesa di lire
133.750 milioni, di cui lire 3.750 milioni per il 1994 e lire  65.000
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.
   3.  All'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  comma  2,  la  cui
concessione e' subordinata all'applicazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo  1993,  n.  71,  convertito
dalla  legge  20  maggio  1993, n. 151, provvedono i presidenti delle
Camere di commercio a cui favore saranno disposte le  relative  aper-
ture  di  credito,  determinate,  nel  loro  ammontare,  con  decreto
dell'Assessore  regionale  per   la   cooperazione,   il   commercio,
l'artigianato   e  la  pesca,  adottato  sulla  base  del  fabbisogno
segnalato dalle Camere di commercio.