Art. 4. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti: "1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi, a titolo di concorso, sugli oneri contrattuali parametrati a quelli previsti dal contratto intercategoriale regionale e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti. Per contratto intercategoriale regionale s'intende quello stipulato tra le associazioni delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto in eta' compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilita' di elevazione del limite di eta', ove cio' sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno e' pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata". 2. Per provvedere all'erogazione dei contributi in favore dei titolari di imprese artigiane che abbiano avuto lavoratori apprendisti, le cui richieste non sono state soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilita' finanziaria, e' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 133.750 milioni, di cui lire 3.750 milioni per il 1994 e lire 65.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996. 3. All'erogazione dei benefici di cui al comma 2, la cui concessione e' subordinata all'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, provvedono i presidenti delle Camere di commercio a cui favore saranno disposte le relative aper- ture di credito, determinate, nel loro ammontare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, adottato sulla base del fabbisogno segnalato dalle Camere di commercio.