Art. 5.
 
   1. L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della  legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti
dai  titoli  VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3,
rispettivamente in materia  di  contributi  in  favore  dei  consorzi
costituiti  fra  imprese  artigiane  e  fra  queste e piccole imprese
industriali ed in materia di mostre e fiere.