Art. 5. 1. L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente in materia di contributi in favore dei consorzi costituiti fra imprese artigiane e fra queste e piccole imprese industriali ed in materia di mostre e fiere.