Art. 6. 1. Per le finalita' di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, costituiti dalle piccole e medie imprese artigiane o fra queste e le piccole e medie imprese commerciali della regione, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.