Art. 6.
 
   1. Per le finalita' di cui agli articoli 82 e seguenti della legge
regionale  6  maggio  1981,  n.  96,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,   correlate   all'integrazione  dei  fondi  rischi  dei
consorzi di garanzia fidi, costituiti dalle piccole e  medie  imprese
artigiane o fra queste e le piccole e medie imprese commerciali della
regione,  e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di
lire 800 milioni cui si provvede con la  riduzione  di  pari  importo
dello  stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.