Art. 7. 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' sostituita dalla seguente: " b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non puo', comunque, superare la misura massima di lire 100 milioni per ciascuna impresa". 2. Il numero 1 del secondo comma dell'articolo 83, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' sostituito dal seguente: "1) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".