Art. 7.
 
   1. La lettera b) del primo  comma  dell'articolo  83  della  legge
regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' sostituita dalla seguente:
   "   b)   l'importo  unitario  dei  finanziamenti  garantibili  dal
consorzio, che non puo', comunque, superare la misura massima di lire
100 milioni per ciascuna impresa".
   2. Il numero 1 del secondo comma  dell'articolo  83,  della  legge
regionale 6 maggio 1981, n. 96, e' sostituito dal seguente:
   "1)  la  partecipazione  in  seno  agli  organi di controllo di un
rappresentante dell'Assessorato  regionale  della  cooperazione,  del
commercio, dell'artigianato e della pesca".