Art. 8.
 
   1.  Ai consorzi di garanzia fidi, costituiti tra i soggetti di cui
all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ai sensi
degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981,  n.
96,  cosi'  come  modificati  dagli  articoli  10  e  11  della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 34, si applicano i benefici di cui  agli
articoli 9, 10 e 11 della medesima legge regionale 23 maggio 1991, n.
34.