Art. 8. 1. Ai consorzi di garanzia fidi, costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, cosi' come modificati dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, si applicano i benefici di cui agli articoli 9, 10 e 11 della medesima legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.