Art. 9. 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le maggiori spese sostenute dalle stesse nella realizzazione degli interventi medesimi e risultanti in sede di consuntivo. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nelle forme o con i modi previsti dal decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 6 agosto 1981 e dal decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.