Art. 9.
 
   1.  L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere, a  favore  delle
imprese  artigiane  che  abbiano  realizzato interventi produttivi ai
sensi della legge 1› marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le
maggiori spese  sostenute  dalle  stesse  nella  realizzazione  degli
interventi medesimi e risultanti in sede di consuntivo.
   2.  I  contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nelle
forme o con  i  modi  previsti  dal  decreto  del  Ministro  per  gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  del  6  agosto 1981 e dal
decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca del 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a
favore  delle  imprese  artigiane  che, alla data del 21 agosto 1992,
risultavano  essere  beneficiarie  di  provvedimenti  di  concessione
provvisoria delle agevolazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 14
della legge 1› marzo 1986, n. 64.
   3.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 4.500 milioni di cui lire 500  milioni  per
l'esercizio  finanziario  1994  e  lire 4.000 milioni per l'esercizio
finanziario 1995.