Art. 11. L'Amministratore unico dura in carica 5 anni, alla sua sostituzione, per decadenza, dimissioni o per altre cause provvede l'Assemblea secondo le modalita' di cui all'art. 10. In tal caso l'elenco dei cittadini residenti, che deve essere trasmesso dai Comuni consorziati, e' limitato a due nomi.