Art. 11.
 
   L'Amministratore  unico  dura  in  carica   5   anni,   alla   sua
sostituzione,  per  decadenza,  dimissioni o per altre cause provvede
l'Assemblea secondo le modalita' di cui all'art. 10.
   In tal caso l'elenco dei  cittadini  residenti,  che  deve  essere
trasmesso dai Comuni consorziati, e' limitato a due nomi.