Art. 13.
 
   I Componenti del Collegio  dei  revisori  dei  conti,  nel  numero
fissato  dallo  Statuto  e  secondo  i requisiti fissati dall'art. 57
della legge n. 142/1990, e' eletto dall'Assemblea e durano in  carica
tre  anni, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili
per una sola volta.