Art. 15. Al funzionamento del Consorzio, si provvedera' in fase di prima attuazione mediante distacco di personale da parte degli Enti consorziati. In materia di ordinamento degli uffici e del personale i Consorzi attuano i principi e le norme contenuti nell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.