Art. 15.
 
   Al  funzionamento  del  Consorzio, si provvedera' in fase di prima
attuazione  mediante  distacco  di  personale  da  parte  degli  Enti
consorziati.
   In  materia di ordinamento degli uffici e del personale i Consorzi
attuano i principi e le norme contenuti nell'art. 51  della  legge  8
giugno 1990, n. 142.