Art. 2. I Consorzi di cui all'art. 1 si configurano quali enti strumentali dell'Ente locale, dotati di personalita' giuridica, di autonomia statutaria, imprenditoriale e gestionale. I Consorzi volontari, nel rispetto dei principi e procedure fissati dall'art. 25 della legge n. 142/1990, e dall'art. 6 del 30 giugno 1993, n. 212, sono disciplinati esclusivamente dalle norme statutarie, le quali possono richiamarsi alla presente normativa.