Art. 2.
 
   I Consorzi di cui all'art. 1 si configurano quali enti strumentali
dell'Ente locale, dotati  di  personalita'  giuridica,  di  autonomia
statutaria, imprenditoriale e gestionale.
   I  Consorzi  volontari,  nel  rispetto  dei  principi  e procedure
fissati dall'art. 25 della legge n. 142/1990, e dall'art.  6  del  30
giugno  1993,  n.  212,  sono disciplinati esclusivamente dalle norme
statutarie, le quali possono richiamarsi alla presente normativa.