Art. 4.
 
   La Convenzione dovra' prevedere: la durata, i fini,  le  forme  di
consultazione  e  le  rispettive  quote  di partecipazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari  ed  i  reciproci  obblighi  e
garanzie,  nonche'  la  trasmissione  agli  enti  aderenti degli atti
fondamentali del consorzio.