Art. 9.
 
   Il  voto  di  ciascun  componente  l'assemblea e' commisurato alla
quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
   Nei casi in cui l'assemblea dovra'  procedere  mediante  votazione
segreta,  lo  Statuto  dovra'  prevedere  modalita'  di esercizio del
diritto tali da  garantire  la  segretezza  pur  nel  rispetto  della
partecipazione per quote differenti.