Art. 9. Il voto di ciascun componente l'assemblea e' commisurato alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto. Nei casi in cui l'assemblea dovra' procedere mediante votazione segreta, lo Statuto dovra' prevedere modalita' di esercizio del diritto tali da garantire la segretezza pur nel rispetto della partecipazione per quote differenti.