Art. 2.
 
   Nel  fondo  confluiscono  anche  le somme provenienti dai recuperi
forzosi  o  autonomi,   riferiti   ad   illeciti   arricchimenti   di
amministratori,  imprenditori  e  tecnici  che,  in  riferimento alla
responsabilita'     ricoperta,     nell'ambito     della     Pubblica
Amministrazione,  delle  cariche  elettive,  delle designazioni, o di
quant'altro legato alle  attivita'  derivanti  dall'attuazione  delle
norme  regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanziamenti
pubblici,  si  siano  illecitamente   arricchiti   sottraendo   fondi
destinati  alla  ricostruzione,  allo  sviluppo  della  Regione ed in
particolare alla creazione di attivita' produttive, ai servizi  e  di
formazione professionale.