Art. 2. Nel fondo confluiscono anche le somme provenienti dai recuperi forzosi o autonomi, riferiti ad illeciti arricchimenti di amministratori, imprenditori e tecnici che, in riferimento alla responsabilita' ricoperta, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, delle cariche elettive, delle designazioni, o di quant'altro legato alle attivita' derivanti dall'attuazione delle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanziamenti pubblici, si siano illecitamente arricchiti sottraendo fondi destinati alla ricostruzione, allo sviluppo della Regione ed in particolare alla creazione di attivita' produttive, ai servizi e di formazione professionale.