Art. 11.
            Comitato scientifico regionale per l'ambiente
 
   1.  E' istituito il Comitato scientifico regionale per l'ambiente,
quale organismo di assistenza e  consulenza  degli  organi  regionali
nell'esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale.
   Il  Comitato  esprime pareri in materia di aree naturali protette.
Formula proposte alla giunta regionale per l'effettuazione di  studi,
ricerche  ed  iniziative  di interesse regionale in materia di tutela
ambientale.
   2.  Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato  sono  svolte  dal
personale  regionale  in  servizio  presso  il dipartimento ambiente,
designato dall'assessore al ramo.