Art. 13.
         Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente
 
   1.  Le  riunioni  del  comitato sono validamente costituite con la
presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Il comitato
esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di
parita' del numero dei voti, prevale quello del presidente.
   2. Il comitato si riunisce su convocazione del  presidente  ovvero
su richiesta di almeno la meta' dei suoi componenti.
   3.   Alle   riunioni   del   comitato  possono  essere  sentiti  i
rappresentanti degli  enti  locali  interessati,  delle  associazioni
ambientalistiche e delle organizzazioni agricole.