Art. 13. Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente 1. Le riunioni del comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Il comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parita' del numero dei voti, prevale quello del presidente. 2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ovvero su richiesta di almeno la meta' dei suoi componenti. 3. Alle riunioni del comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, delle associazioni ambientalistiche e delle organizzazioni agricole.