Art. 15.
                        Delega alle province
 
   1. La gestione delle aree naturali protette e' delegata alle prov-
ince.
   2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali.
   3. In relazione a cio' la gestione della regione o della provincia
avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge.
   4.  Il riferimento a regione e province nei successivi articoli e'
fatto in relazione alle rispettive competenze di  cui  ai  precedenti
commi.