Art. 15. Delega alle province 1. La gestione delle aree naturali protette e' delegata alle prov- ince. 2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali. 3. In relazione a cio' la gestione della regione o della provincia avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge. 4. Il riferimento a regione e province nei successivi articoli e' fatto in relazione alle rispettive competenze di cui ai precedenti commi.