Art. 17. Comunita' del parco 1. La comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle prov- ince, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' Montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'ente parco. In particolare il suo parere e' obbligatorio: a) sul regolamento del parco; b) sul piano del parco; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo. 3. La comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del consiglio direttivo, sul Piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. 4. La comunita' del parco elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'ente parco o da un terzo dei suoi componenti. 5. Lo statuto del parco, nonche' le sue successive modificazioni ed integrazioni, e' adottato dalla comunita' del parco medesima ed e' approvato dal consiglio regionale. 6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il presidente della giunta regionale insedia la comunita' del parco che, nei successivi 60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del parco.