Art. 17.
                         Comunita' del parco
 
   1. La comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle prov-
ince, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' Montane
nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
   2. La comunita' del  parco  e'  organo  consultivo  e  propositivo
dell'ente parco. In particolare il suo parere e' obbligatorio:
     a) sul regolamento del parco;
     b) sul piano del parco;
     c)  su  altre  questioni, a richiesta di un terzo dei componenti
del consiglio direttivo;
     d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
   3. La comunita' del parco delibera, previo parere  vincolante  del
consiglio  direttivo,  sul  Piano  pluriennale  economico e sociale e
vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento.
   4. La comunita' del parco elegge al suo interno un presidente e un
vice presidente. E' convocata dal presidente almeno due volte  l'anno
e quando venga richiesto dal presidente dell'ente parco o da un terzo
dei suoi componenti.
   5.  Lo  statuto del parco, nonche' le sue successive modificazioni
ed integrazioni, e' adottato dalla comunita' del parco medesima ed e'
approvato dal consiglio regionale.
   6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del  parco
ed  entro  30 giorni dalla sua entrata in vigore, il presidente della
giunta regionale insedia la comunita' del parco che,  nei  successivi
60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del parco.